1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.
2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.
3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopo statutario quello di:
a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;
b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai princìpi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali;
c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;
d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizievoli alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.
4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni.