Art. 19.
(Associazioni per la promozione della famiglia).

      1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.
      2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.
      3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopo statutario quello di:

          a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;

          b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai princìpi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali;

          c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;

          d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizievoli alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.

      4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni.

 

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      5. Presso la Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.
      6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 è subordinata al possesso dei requisiti che sono specificamente individuati con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.
      7. Il Ministro delle politiche per la famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.